VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI DPR 162/99
Secondo il DPR 162/99, il “proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante” (amministratore) sono tenuti a far effettuare regolare manutenzione degli ascensori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica.
Il proprietario o il legale rappresentate ( amministratore ) devono incaricare :
1) Una ditta di manutenzione per l’ascensore
2) un Organismo Notificato per fare effettuare le verifiche periodiche sugli ascensori; le verifiche periodiche sono biennali.
Alla verifica periodica dell’ascensore partecipa l’ingegnere incaricato dall’Organismo Notificato e un tecnico della ditta di manutenzione ( ascensorista ) in possesso di idoneo patentino che gli fornisce assistenza.
Al termine della verifica viene redatto un verbale in 4 copie.
Una copia viene lasciata nel locale macchina dell’ascensore; una copia viene consegnata all’ascensorista al termine della verifica; una copia viene inviata all’amministratore con la relativa fattura ed una copia viene conservata per 10 anni presso gli uffici dell’Organismo Notificato.
Le verifiche periodiche possono avere anche esito negativo (pericolo di utilizzo dell’ascensore).
In questi casi l’Organismo Notificato informa immediatamente tramite fax o lettera R/R l’ufficio comunale competente per territorio, il quale, tramite i vigili urbani, dispone il fermo dell’ascensore.
Solo a seguito di interventi idonei ad eliminare i pericoli che hanno provocato il fermo dell’impianto verrà eseguita una verifica straordinaria da parte dell’ Organismo Notificato.
Se l’esito di tale verifica straordinaria è positivo l’Organismo Notificato informa tramite fax o lettera R/R l’ufficio comunale competente per territorio il quale, tramite i vigili urbani, dispone la messa in servizio dell’ascensore
A seguito del collaudo dell’ascensore il proprietario o il legale rappresentate ( amministratore ) devono richiedere al comune, competente per territorio, il numero di matricola dell’impianto indicando l’Organismo Notificato che effettuerà le verifiche periodiche. Documenti da presentare in Comune:
1) Domanda sottoscritta dal proprietario o il legale rappresentate;
2) Copia attestato di conformità ( collaudo dell’ascensore);
3) Copia del contratto di manutenzione dell’ascensore;
4) Copia del contratto dell’Organismo Notificato per le verifiche periodiche.
A seguito di una sostituzione di un componente di sicurezza ad esempio:
A) Sostituzione del quadro di manovra;
B) Sostituzione delle funi di trazione;
C) Sostituzione del limitatore di velocità;
D) Sostituzione dell’argano;
E) Sostituzione delle serrature;
il proprietario o il legale rappresentate devono richiedere la verifica straordinaria all’Organismo Notificato.
Nel caso in cui venga effettuata contemporaneamente sia la verifica periodica che quella straordinaria verrà redatto un solo verbale e verrà emessa una sola fattura con l’importo pari alla a quello della verifica periodica.
Piattaforme per disabili o montacarichi (circolare 14 aprile 1997 n. 157296)
Si identificano i primi con la velocità di movimento che deve essere inferiore o uguale a 0.15 m/s mentre i
secondi che devono avere portata superiore a 25 Kg e essere destinati solo alle cose.
Per entrambi valgono le stesse regole descritte sopra per gli ascensori.
